Il diritto di famiglia dopo la riforma: regole generali

FONTE: https://www.laleggepertutti.it

Il concetto di famiglia, misure contro la violenza nelle relazioni familiari, coniugio, parentela, affinità, la comunione e la separazione dei beni.

Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (coniuge, figlio, padre etc.) e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano caratteri del tutto particolari in quanto nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l’interesse individuale dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare. Ciò spiega perché il diritto di famiglia:

  • si distacca dalle rimanenti branche del diritto privato, in quanto tutela un interesse collettivo (della famiglia) e non un interesse del singolo, avvicinandosi maggiormente alla ratio delle discipline di diritto pubblico;
  • è regolato da numerose norme di ordine pubblico (come tali inderogabili). Così, per esempio, un soggetto è libero o meno di sposarsi, ma se contrae matrimonio deve accettare in toto le norme che regolano l’istituto senza potervi apporre termini, condizioni etc.;
  •  le norme che fanno capo a tale diritto, pur dettando dei precetti, spesso sono prive di sanzione;
  • si parla nel diritto di famiglia di rapporti costituiti da diritti-doveri reciproci e di uguale contenuto: così l’educazione dei figli rappresenta allo stesso tempo un diritto ed un dovere incombente su chi esercita la potestà parentale.

Dai rapporti familiari derivano, in capo ai componenti della famiglia, dei diritti soggettivi, che presentano caratteristiche del tutto particolari; tali diritti, infatti, sono: assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi, oggetto di una particolare tutela penale (cfr. artt. 556-574bis c.p.), di ordine pubblico.

La riforma del diritto di famiglia

Con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il legislatore, rifacendosi al principio dell’uguaglianza giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abrogando numerose disposizioni del codice civile in aperto contrasto con la Costituzione e dando attuazione alla impostazione già in precedenza delineata dalla Corte costituzionale.

Punti qualificanti della riforma sono:

  • la completa parità giuridica (oltre che morale) dei coniugi (art. 143 c.c.);
  • il riconoscimento ai figli naturali riconosciuti di identici diritti successori rispetto ai figli legittimi (art. 566 c.c.);
  • un più incisivo intervento del giudice nella vita della famiglia (artt. 145 e 155 c.c.);
  • la scomparsa dell’istituto della dote e del patrimonio familiare;
  • l’istituzione della comunione legale dei beni fra i coniugi (artt. 159 ss. c.c.) come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione);
  • l’introduzione della potestà genitoria attribuita collettivamente e nella stessa misura ad entrambi i genitori, in luogo della patria potestà precedentemente attribuita esclusivamente al padre;
  • la qualifica di erede, e non più di usufruttuario ex lege, conferita al coniuge superstite (artt. 581 ss. c.c.).

Il concetto di «famiglia»

Il codice civile non dà una definizione della famiglia. La Costituzione (art. 29) si limita ad affermare che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». In tal senso si può dire che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità. Sotto il profilo storico nella società industriale si è avuto il tramonto della cd. famiglia in senso ampio (o famiglia parentale) progressivamente disintegratasi in singoli nuclei familiari per lo più costituiti da genitori e figli minori. In tal modo alla famiglia parentale si è venuta sostituendo la cd. famiglia in senso stretto (o famiglia nucleare). Occorre tuttavia sottolineare l’impossibilità, alla stregua del nostro ordinamento, di attribuire un valore sicuro ed assoluto al concetto giuridico di famiglia e la necessità, piuttosto, di guardare, ai fini della sua individuazione, al diverso modo in cui la relazione familiare assume rilevanza per il diritto. Risulterà in tal modo evidente come l’ambito delle relazioni familiari giuridicamente rilevanti si allarga o si restringe a seconda delle esigenze e degli interessi presi di volta in volta in considerazione dalla legge. Alla famiglia fondata sul matrimonio — o famiglia legittima — si contrappone la famiglia naturale o di fatto, costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio. La materia è stata recentemente riformata dal decreto Cirinà che ha sostanzialmente equiparato le coppie di fatto a quelle sposate, prevedendo la possibilità di stipulare delle convenzioni.

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

La L. 4 aprile 2001, n. 154 ha introdotto, nel libro I del codice civile, il titolo IXbis, sotto la rubrica «Ordini di protezione contro gli abusi familiari», costituito da due norme: gli artt. 342bis e 342ter. L’articolo 342bis c.c. stabilisce che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342ter c.c. Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce, al comma 1, che il giudice, con il suddetto decreto, ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, nonché l’erogazione di un assegno periodico in favore delle persone conviventi prive di mezzi. Al comma 3 è previsto che con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. La misura di protezione, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 D.L. 23-2-2009, n. 11,conv. in L. 23-4-2009, n. 39, non può essere superiore a un anno (in passato era previsto un termine massimo di 6 mesi) e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Coniugio, parentela, affinità

Quanto ai rapporti che legano fra di loro i componenti della famiglia distinguiamo:

  • il rapporto di coniugio, che lega marito e moglie;
  • il rapporto di parentela, che costituisce, invece, un legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite (genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti etc.) riconosciuto fino al sesto grado, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (tranne il caso di adozione di maggiori di età: art. 74 c.c. come modif. ex L. 219/2012).
  • Il grado di parentela si calcola contando le persone fino allo stipite comune senza calcolare il capostipite. Così, ad esempio, i fratelli sono parenti di secondo grado [fratello, padre (che non si conta), fratello], i cugini di quarto grado [cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino]. Si distingue poi tra parentela in linea retta (se le persone discendono le une dalle altre, come padre e figlio) e parentela in linea collaterale (se le persone, pur avendo uno stipite comune, non discendono le une dalle altre, come i fratelli);
  • il rapporto di affinità, che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (così suocero e genero sono affini di primo grado, il marito è affine di secondo grado col fratello di sua moglie e viceversa etc.).

Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un coniuge con quelli dell’altro coniuge (es.: consuoceri).

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